Sicurezza in cantiere: arriva la patente a punti per aziende e imprese

Sicurezza in cantiere: arriva la patente a punti per aziende e imprese

Svolta epocale nell’edilizia. A partire dal primo ottobre 2024 per accedere ai cantieri edili, temporanei o fissi, imprese e lavoratori autonomi dovranno essere in possesso della patente a crediti. Imprenditori, imprese locali e lavoratori autonomi otterranno trenta crediti. Eventuali sanzioni disciplinari porteranno ad una decurtazione di punteggio. Se si arriva a quindici punti si rischiano mesi di sospensione o addirittura la revoca della patente stessa (oltre ad una multa salata).

La patente a crediti è una delle strategie del Governo per la sicurezza sul lavoro, contenuta nel Decreto PNRR 4 approvato dal Consiglio dei Ministri. È una sorta di autocertificazione dove il datore di lavoro autocertifica che ha effettuato la valutazione dei rischi e la valutazione dell’azienda, che ha redatto il DVR, che ha formato i suoi lavoratori sia per quanto attiene la formazione prevista dall’articolo 37 in salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sia per quanto attiene gli addetti alle misure antincendio e gli addetti alle misure di primo soccorso. La misura si propone di instaurare standard di sicurezza più elevati sia per le imprese che per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. L’applicazione di questa normativa vuole segnare un passo fondamentale verso la riduzione degli incidenti e delle tragedie sul luogo di lavoro.

La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

  1. a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
  2. b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
  3. c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
  4. d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
  5. e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
  6. f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

 

La patente è composta da 30 punti, da decurtare a seguito di violazioni che espongono i lavoratori a rischi, infortuni, inabilità o morte. I crediti decurtati potranno essere reintegrati con la frequenza di corsi. Per lavorare in un cantiere edile, i crediti residui sulla patente dovranno essere almeno 15. Il lavoratore autonomo o l’impresa che lavora in un cantiere edile senza la patente o con un credito inferiore a 15 punti, pagherà una sanzione amministrativa da 6mila a 12mila euro, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici, per un periodo di sei mesi. Insomma, il meccanismo ricalca un po’ quello della patente a punti per la guida delle autovetture.

Ad esempio, per il riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

  • la morte: scatta una decurtazione di 20 punti;
  • un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: scatta una decurtazione di 15 crediti;
  • un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: scatta una decurtazione di 10 punti.

I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza di un corso ad hoc, che consente di riacquistare 5 punti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Piccola precisazione: non sono obbligati al possesso della patente a punti coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

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