Nonostante col contratto d’affitto si formalizzi l’accordo tra un proprietario che cede la sua abitazione per un certo periodo di tempo ad un l’inquilino che la utilizza in cambio di un canone, non sempre è chiaro o scontato, quali siano gli obblighi e i diritti che ne derivano per entrambi le parti.
In linea di massima, il proprietario/ locatario è tenuto a consegnare la casa in “buono stato di manutenzione” in modo da garantirne l’abitabilità e la sicurezza, e cioè con gli impianti idrico, elettrico e di riscaldamento efficienti ed adeguati a norma di legge; coi servizi igienico-sanitari utilizzabili, così come pareti, soffitti, infissi e pavimenti non rovinati ed eventuali elettrodomestici in dotazione sicuri e funzionanti.
Ha l’obbligo inoltre, di eliminare o sostituire tutto ciò che è vecchio e non utilizzabile e di accollarsi tutte le spese per le opere di manutenzione e di riparazioni straordinarie necessarie, come il rifacimento della facciata esterna, frontalini e balconi, eventuale verniciatura delle ringhiere, portoni, sostituzioni dei citofoni, delle cassette delle lettere, ecc., affinché l’abitazione sia idonea al normale uso abitativo.
E’ a carico del proprietario anche l’assicurazione dell’immobile per responsabilità civile ed incendio, che però non copre eventuali danni a cose o persone all’interno dell’abitazione di cui è responsabile l’inquilino e che perciò, ne risponde.
D’altro canto, l’inquilino/conduttore, occupando una casa non sua, deve, non solo rispettare le scadenze di pagamento dell’affitto, ma ha l’obbligo di curarla con la “diligenza del buon padre di famiglia” per tutta la durata della locazione. Questo significa che non deve danneggiarla, né utilizzarla ad uso diverso per quello per cui è stata affittata ed abitarla solo col proprio nucleo familiare, anche se può ospitare temporaneamente altre persone.
Essendo inoltre, il fruitore dell’immobile, l’inquilino è tenuto a pagare le bollette per l’uso dell’acqua, luce, e gas, così come tutte le spese per la manutenzione ordinaria legate alla normale usura da utilizzo dell’immobile. Ma sono a suo carico anche i costi per le riparazioni o sostituzione di sanitari, infissi, o di altre parti strutturali dell’immobile se danneggiati dallo stesso.
Inoltre, se l’abitazione è in condominio, sono di sua competenza anche gli oneri accessori e cioè le spese condominiali in quota millesimale per la pulizia e l’illuminazione delle parti comuni, per l’uso dell’ascensore e la revisione periodica dell’impianto di riscaldamento, anche se centralizzato, ma è il proprietario che paga l’onorario dell’amministratore per lo svolgimento della sua attività.
Il codice civile e la Legge n. 431 del 9 dicembre 1998 sulle locazioni abitative delineano una serie di comportamenti, al fine di tutelare proprietari ed inquilini, ma non sempre si riesce a conciliare le esigenze di entrambi.
Per questo, se alcune questioni non vi sono chiare, potete sempre rivolgervi ai consulenti della Uzan&Partners per la redazione del contratto per esempio, o per la risoluzione di problemi condominiali che possono sorgere durante il periodo di locazione e che se non risolti, potrebbero compromettere il pacifico rapporto tra locatore e conduttore.