Il certificato di agibilità era un documento rilasciato dal Comune e con quale si attestava che un determinato immobile/ locale adibito ad uso residenziale, o per l’ esercizio di un’attività commerciale, rispettava tutte le condizioni riguardo alle norme di sicurezza, igiene e risparmio energetico previste dalla legge e in particolare, dal Testo Unico dell’Edilizia.
Solo dopo il rilascio del suddetto certificato (30 ai 60 gg. dalla richiesta, se erano rispettati tutti i requisiti) un immobile poteva essere abitato, oppure adibito ad uso commerciale.
Col D.Lgs 222/2016 si snellisce la procedura e si accorciano i tempi burocratici. Infatti, il certificato di agibilità non viene più rilasciato e l’agibilità è automaticamente concessa in seguito alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA): un’autocertificazione obbligatoria che deve essere redatta da un tecnico abilitato (di solito titolare dei lavori, o professionista abilitato iscritto all’Albo) che attesta sotto sua responsabilità penale, che l’immobile/ locale di nuova costruzione, o ristrutturato anche parzialmente, rispetta tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente.
I requisiti da rispettare relativi all’agibilità riguardano in particolare:
- la sicurezza dei materiali per la costruzione o ristrutturazione e l’adozione di sistemi di antincendio e antinfortunistica;
- igiene e la salubrità degli ambienti: riguardo a questo aspetto la ASL locale ha il compito di verificare e comunicare al Comune che l’impiantistica igienico-sanitaria, i sistemi di areazione il numero e la grandezza dei locali igienici in base ai mq. complessivi siano conformi alle normative;
- risparmio energetico: l’attestazione di prestazione energetica APE con la quale si garantisce che consumi energetici siano bassi e a basso impatto ambientale, è rilasciata da un professionista abilitato.
Una volta soddisfatti i suddetti requisiti, la Segnalazione Certificata di Agibilità va presentata allo Sportello Unico dell’Edilizia del Comune in cui si trova l’immobile entro e 15 gg dalla conclusione dei lavori.
A meno che il Comune o la Asl non esprimano pareri negativi, l’agibilità è automaticamente attestata secondo il principio di silenzio/assenso e il locale/immobile può essere considerato a norma.
La Segnalazione Certificata di Agibilità non ha scadenza, almeno fino a quando non vengono effettuati ulteriori interventi di ristrutturazione, o modifiche strutturali sull’immobile.
In tal caso, la precedente SCA non è più valida e va ripresentata.
Per la mancata comunicazione, o il ritardo nella presentazione della SCA sono previste sanzioni pecuniarie che aumentano in relazione ai giorni di ritardo; mentre la mancanza dei requisiti per l’agibilità può comportare l’impedimento dell’utilizzo dell’immobile e, nel caso di locale commerciale, lo sgombero del locale con conseguente interruzione dell’attività.
Nonostante la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità sia sempre obbligatoria, una proprietà immobiliare di vecchia costruzione e mai ristrutturata, può essere venduta o affittata anche senza requisiti di agibilità, a patto che l’acquirente/inquilino ne sia informato e si accolli i costi per mettere i locali a norma.