Forse non tutti sanno che la normativa fiscale prevede numerose ed importanti agevolazioni per l’acquisto di una prima abitazione anche per chi non ha i requisiti per accedere al cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”, pensato per i giovani Under 36 e con un ISEE non superiore ai 40.000 euro.
Così come i giovani, gli Over 36 possono infatti, comprare una “prima casa” con imposte ridotte, indipendentemente dal reddito familiare, ma solo se sono presenti determinati requisiti.
Le agevolazioni fiscali si applicano sia nelle compravendite tra privati che tra imprese e privati, ma solo nel caso in cui l’acquirente sia un privato che voglia comprare una “prima casa” ad uso abitativo nel comune in cui si risiede, o in cui ha intenzione di trasferirsi entro 18 mesi dall’acquisto, per viverci, esercitare la propria professione, o perché ha sede il proprio datore di lavoro; per studiare o svolgere attività sportiva e/o di volontariato.
L’intenzione di voler effettuare il cambio di residenza deve essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto d’acquisto e lo stesso si considera avvenuto nella data in cui l’interessato presenta al comune la dichiarazione di trasferimento.
Dal 1° gennaio 2016 è comunque possibile acquistare una “prima casa” con regime agevolato anche se si è già proprietari di un’altra abitazione, ma solo se quest’ultima viene venduta/ceduta, entro un anno dal nuovo acquisto. Anche questo impegno deve essere indicato nell’atto di compravendita. Nel caso in cui ciò non avvenga, i benefici fiscali vanno persi e si dovranno versare tutte le imposte risparmiate, pagare una sanzione del 30% sulle stesse e i relativi interessi maturati.
Inoltre, la categoria catastale della “prima casa” che si intende acquistare non deve rientrare tra quelle relative ad appartamenti e ville di lusso, o particolari immobili, come castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici. Lo stesso dicasi per le pertinenze, per le quali sono applicate le agevolazioni anche se acquistate con atto separato, ma devono essere destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale.
Infine, la nuova “prima casa” non può essere venduta o donata prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto.