Il “Decreto Rilancio” del precedente governo Conte introduceva il cosiddetto Superbonus 110: una agevolazione fiscale con la quale era possibile detrarre il 110% delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione, interventi antisismici, miglioramento dell’efficienza energetica di tutti gli edifici residenziali, sia condominiali che unifamiliari.
Con l’anno nuovo arriva anche la nuova Legge di Bilancio 2023 del governo Meloni, con la quale il Superbonus è stato prorogato fino al 2025 per gli edifici condominiali ma con un’aliquota decrescente che va dal 90% per il 2023 poi al 70% nel 2024 e infine, al 65% nel 2025, a meno che gli interventi straordinari previsti dal precedente decreto siano stati deliberati in sede di assemblea condominiale entro il 24 dello scorso novembre 2022 e la Cilas(richiesta del titolo abilitativo) entro il 25 dello stesso mese. In tal caso è possibile usufruire ancora della detrazione al 110%.
Lo stesso vale per le Onlus e Associazioni di promozione sociale che non svolgono attività sanitaria e assistenziale che possono perciò, mantenere il Superbonus al 110% solo se la Cilas sia stata presentata entro il 25 novembre 2022.
Discorso diverso per quanto riguarda invece, le strutture sociosanitarie e organizzazioni che svolgono attività assistenziali , per le quali il Superbonus resta al 110% fino al 2025 se i loro immobili sono di tipo B/1( collegi, ricoveri, ospizi…), B/2 e B/4 ( case di cura e ospedali) e i membri del consiglio di amministrazione non percepiscono compensi.
Per le case popolari e cooperative il Superbonus resta al 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, se almeno il 60% dei lavori sarà terminato entro il 31 giugno de 2023.
Così come resta al 110% fino al 31 dicembre 2025 l’aliquota del Superbonus per la ristrutturazione di condomìni ed abitazioni private in quei comuni che dal 2009 sono stati colpiti da terremoti.
La situazione cambia per le case e villette unifamiliari, fino a quattro unità immobiliari posseduti da un solo proprietario o in comproprietà, per le quali la detrazione del Superbonus rimane al 110% fino al 31 marzo del 2023, ma solo se entro il 30 settembre 2022 sia stato effettuato almeno il 30% dei lavori complessivi; in caso contrario, l’aliquota scende al 90% e scade il 31 dicembre 2023.
Inoltre, per gli interventi straordinari su abitazioni principali, cioè prima casa, effettuati dal titolare del diritto di proprietà, uso, o usufrutto dell’immobile e con un reddito che non superi i 15.000 €, calcolato col cosiddetto “quoziente familiare”, che va a sostituire l’Isee, l’aliquota al 110% resta fino al 31 dicembre 2023.
Non dimentichiamo che è stato approvato anche il Decreto Anti-frode, già in vigore dal 12 novembre 2021, per evitare frodi in ambito di Superbonus e altri bonus edilizi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura e della cessione del credito.
Per informazioni più dettagliate è possibile consultare la pagina tematica dell’Agenzia delle Entrate: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%25 , oppure rivolgersi ai professionisti della Uzan&Partners.